Contributi previdenziali

Origine e decorrenza dell’obbligo contributivo

La decorrenza dell’obbligo contributivo al Fondo Mario Negri risiede nel CCNL applicato al rapporto di lavoro, che ne stabilisce anche le precise modalità di calcolo.
L’obbligazione contributiva sorge per il solo fatto dell’iscrizione (obbligatoria) dei Dirigenti al Fondo ed è inderogabilmente complementare al sistema pensionistico dell’I.N.P.S. La posizione contributiva è riconosciuta e tutelata dal Fondo di Garanzia INPS nell’eventualità di contributi omessi (Circolare INPS n. 23 del 22.02.2008).

Calcolo dei contributi previdenziali
I contributi ordinari e integrativi sono calcolati su una retribuzione convenzionale annua stabilita dalla contrattazione collettiva (euro 59.224,54).
In base alle disposizioni statutarie e regolamentari del Fondo, il contributo versato trimestralmente dall’Azienda comprende due voci distinte:

  • Contributo Ordinario (a carico del Dirigente e dell’Azienda): Confluisce interamente nella posizione individuale dell’iscritto per la costruzione del montante pensionistico.
  • Contributo Integrativo (a solo carico dell’Azienda): Confluisce nel Conto Generale del Fondo ed è destinato a:
    • Garantire l’equilibrio attuariale del Fondo (a seguito del passaggio, nel 2003, dal regime a ripartizione a quello a capitalizzazione);
    • Finanziare la componente solidaristica del Fondo (integrazioni per pensioni di invalidità e superstiti, assegni per figli minori disabili, borse di studio e interventi speciali di assistenza ex Capo V dello Statuto).

Le aliquote aggiornate per settore di appartenenza e gli importi della retribuzione convenzionale sono consultabili nell’Area Riservata e nella Nota Informativa («Le informazioni chiave per l’iscritto»). Link

La deducibilità dei contributi
Il Fondo Mario Negri beneficia del regime transitorio di deroga previsto dall’art. 18, commi 8-bis e ss. del d.lgs. 124/1993, confermato dall’art. 3, commi 119-120 della L. 350/2003 e dall’art. 20, comma 7 del d.lgs. 252/2005.
A differenza della generalità dei fondi pensione — per i quali la Legge di Bilancio 2026 ha innalzato il limite annuale di deducibilità a 5.300,00 euro (ex 5.164,57 euro) —, ai contributi versati al Fondo Mario Negri non si applica alcun tetto massimo.

Versamenti effettuati dell’Azienda
Tutti i contributi versati (sia la quota a carico del Dirigente sia la quota a carico dell’Azienda) non concorrono, nella loro interezza, alla formazione del reddito da lavoro dipendente e sono totalmente esenti da imposizione IRPEF. Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta:

  1. Diminuisce l’imponibile fiscale dell’importo corrispondente alla trattenuta a carico del Dirigente;
  2. Non incrementa l’imponibile fiscalmente rilevante in relazione al contributo versato a carico dell’Azienda.

Compilazione della Certificazione Unica (CU) da parte del datore di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto ad indicare la contribuzione dedotta nel Modello CU (sezione Dati Fiscali) inserendo i seguenti valori:

  • Punto 411 («Previdenza complementare»): Indicare il codice 2 (identificativo dei fondi in deroga/regime speciale a deducibilità integrale).
  • Punto 412 («Contributi previdenza complementare dedotti»): Inserire l’importo complessivo dei contributi versati dal Dirigente e dall’Azienda.

 

Gestione degli errori di deduzione

Se l’Azienda applica erroneamente il massimale di deducibilità ordinario della previdenza complementare (ora 5.300,00 €):

  • Compilare il Punto 413 («Contributi previdenza complementare non dedotti»).
  • Rettifica in sede di conguaglio: Se l’errore viene rilevato esaminando i cedolini paga prima della consegna della CU, il datore di lavoro può effettuare il conguaglio correttivo entro la fine di febbraio dell’anno successivo.
  • Recupero fiscale alternativo: Qualora non sia possibile la rettifica del sostituto d’imposta, il Dirigente può:
    • Recuperare il credito d’imposta tramite la dichiarazione dei redditi (Modello 730 / REDDITI PF);
    • Inviare al Fondo Mario Negri la Dichiarazione dei contributi non dedotti entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di versamento (o prima della maturazione del diritto alla prestazione), in modo che tali importi vengano esentati da tassazione al momento della liquidazione della pensione (art. 8, c. 4, d.lgs. 252/2005).

 

Versamenti effettuati dall’iscritto in regime di Prosecuzione Volontaria
I lavoratori che proseguono volontariamente la contribuzione al Fondo Mario Negri devono prestare particolare attenzione in sede di dichiarazione dei redditi:

  • Informare espressamente il CAF o il professionista abilitato della particolare natura della contribuzione in deroga al Fondo Mario Negri, onde evitare che venga applicata una deduzione parziale limitata al tetto ordinario di 5.300 €.
  • Eventuali errori di compilazione possono essere corretti presentando un Modello 730 Integrativo nei termini previsti (qualora comporti un maggior rimborso o un minor debito) o compilando il Modello REDDITI PF.
  • È sempre possibile inviare al Fondo la comunicazione di mancata deduzione tramite il modulo disponibile in calce alla pagina “Per i dirigenti”, nell’Area pubblica del sito.